Cos’è l’omeopatia
Il termine omeopatia deriva dal greco: “homoion” simile e “pathos” malattia. I suoi principi ispiratori, di origine antichissima, risalgono più di recente alla fine del XVIII secolo agli studi del medico tedesco Samuel HahnemanLo scopo principale dell’omeopatia è di ricondurre la persona al corretto equilibrio psico-fisico, compromesso dalla malattia. (“La missione nobile ed unica del medico è riportare in salute il malato –– in altri termini guarirlo” Da “Organon – dell’arte di guarire” di S. Hahneman).
Questa prospettiva considera la malattia come una sorta di “corto circuito” che coinvolge tutto l’organismo e non come una alterazione localizzata. Essa, in altre parole, è causata dalle interazioni con l’ambiente esterno, stress, traumi etc. etc. e/o da fattori interni, che si ripercuotono sulla funzionalità dell’organismo.
Alla base delle cure omeopatiche vi sono essenzialmente due principi: il principio di “similitudine del farmaco”, già noto alla medicina tibetana, cinese, araba e – prima ancora – alla mitologia greca, secondo il quale il malato viene curato con un medicinale, che produrrebbe in un soggetto sano gli stessi sintomi della malattia. Il secondo principio è quello della “dose infinitesimale”, in base al quale la sostanza omeopatica, sottoposta a determinati processi, viene somministrata appunto in dosi minime.
Le sostanze usate nelle cure omeopatiche sono di origine animale, vegetale o minerale: tali sostanze attraverso processi di “diluzione e scuotimento”, vengono epurate dai componenti tossici, in modo da essere utilizzate per i relativi scopi terapeutici. Si parte dall’estratto alcoolico della sostanza di base (tintura madre), che viene poi appunto sottoposta alle diverse diluizioni. Ad ogni diluizione corrisponde una specifica sigla convenzionale, ad esempio CH (centesimale hahnnemaniana), la LM (diluizione cinquantamillesimale) e la K (diluizione korsakoviana).
Individuata la sostanza omeopatica (definita potenza), questa viene somministrata in quantità molto diluita secondo l’ipotesi che diluizioni maggiori potenziano l’effetto farmacologico anziché ridurlo.
Spesso, nel pensare comune, si associa concettualmente il rimedio omeopatico a quello erboristico. Ma ciò non è corretto. L’omeopatia si differenzia dall’erboristeria principalmente per tre motivi:
a) l’erboristeria utilizza piante non diluite, che pertanto conservano i componenti naturalmente tossici, a differenza dell’omeopatia che mira a sfruttarne il solo potere terapeutico;
b) l’erboristeria fa uso solo di piante, mentre l’omeopatia fa uso di sostanze anche di origine animale o minerale;
c) l’erboristeria non studia la personalità del malato, come avviene invece in omeopatia. L’omeopatia, infatti, non tende all’eliminazione del sintomo localizzato ma è diretta alla cura del malato in quanto tale e al miglioramento delle sue condizioni psicologiche.
La cura omeopatica in quest’ottica mirerebbe pertanto al rafforzamento delle razioni organiche interne dell’organismo, mentre la medicina tradizionale agirebbe eliminando il sintomo, senza intervenire sulle cause.
Il rapporto tra l’omeopatia e la medicina tradizionale
L’omeopatia, pertanto, è un metodo definito alternativo alla più tradizionale medicina “allopatica”, in quanto sfrutta l’azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia.
Le critiche maggiori mosse a questo tipo di medicina, che secondo molti non può definirsi tale, risiedono nella mancanza di prove di un effetto terapeutico vero e proprio; sul fatto che il buon esito del trattamento sarebbe principalmente dovuto all’effetto “placebo” della sostanza (ossia la mancanza dell’effetto terapeutico del preparato omeopatico) e sul fatto che l’omeopatia non è in grado di curare, tra le altre, malattie gravi (per le quali talvolta nemmeno la medicina tradizionale può molto), malattie in fase terminale e malattie ad ereditarietà genetica.
Altri dubbi sul reale effetto terapeutico riguardano il processo di preparazione del rimedio omeopatico. Se, infatti, la sostanza viene sottoposta ad una serie di diluizioni sino quasi all’eliminazione totale delle caratteristiche della sostanza stessa, non è chiaro come essa possa produrre i suoi effetti sull’organismo.
D’altro canto è indiscussa l’esistenza ancora molto diffusa di una certa diffidenza nei confronti dei rimedi farmacologici tradizionali, che molto spesso possono provocare effetti collaterali importanti.
Ad ogni modo, bisogna prendere atto di un dato indubbio: l’omeopatia è praticata ufficialmente in oltre 80 Paesi, con larga diffusione soprattutto in Europa.
In Italia, secondo un’indagine dell’ISTAT, l’utilizzo di rimedi omeopatici è passato dal 2,5% nel 1991 all’ 8,5% nel 1999.
Nonostante i dati ufficiali ci dicano che il loro utilizzo sia diminuito negli ultimi cinque anni, nel 2005 il 7% della popolazione ha dichiarato di aver utilizzato rimedi omeopatici almeno una volta nei tre anni precedenti.
Il calo nei consumi di prodotti omeopatici è, probabilmente, dovuto anche ai recenti articoli di divulgazione medica che bocciano l’efficacia delle cure omeopatiche (The Lancet, 2005, “Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy“). Anche se forse ciò che oggi probabilmente manca, è una verifica su vasta scala, fondata su evidenze scientifiche e mediche, che metta a confronto l’efficacia della medicina tradizionale con quelle non convenzionali.
L’omeopatia nella legislazione nazionale
La legislazione in materia di prodotti omeopatici è relativamente recente. La procedura di registrazione dei farmaci omeopatici viene regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1973 con la direttiva 92.
Questa è stata adottata in Italia con la legge comunitaria del 1994, a cui si sono susseguiti molti interventi legislativi, culminati nel 1997 con l’istituzione di una Commissione Ministeriale presso il Ministero della Salute. Nel 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 219/2006 (“Codice Comunitario dei medicinali per uso umano”) Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive modifiche) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE con cui sono state codificate le norme speciali per i medicinali omeopatici.
Oggi, nonostante la loro diffusione, questi prodotti non sono rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale che, più in generale, per le medicine non convenzionali non prevede alcuna agevolazione (distribuzione gratuita o pagamento di una quota di partecipazione: ”ticket”). Tali prodotti, infatti, sono esclusi dai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), gli elenchi promulgati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definiscono le prestazioni e i servizi totalmente o parzialmente esclusi dal sistema di assistenza sanitaria statale.
Le prestazioni e i servizi inclusi nei L.E.A. rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini, ma le Regioni, utilizzando risorse proprie, possono prevedere servizi e prestazioni ulteriori per i propri cittadini.
Questo ha consentito in alcune Regioni di mantenere un certo numero di medicine non convenzionali tra le prestazioni fornite nel pubblico: ne sono un esempio l’Emilia Romagna (in cui le medicine non convenzionali sono utilizzate in programmi sanitari specifici) e la Toscana (in cui nel 2006 erano attivi più di 60 ambulatori di medicine non convenzionali) che hanno inserito le prestazioni relative nei L.E.A. regionali, dietro il pagamento di un ticket. Ciò evidentemente ha determinato una certa disparità nei trattamenti erogati ai residenti delle varie regioni italiane.
Chi può prescrivere cure omeopatiche?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, inserita in una serie di precedenti che costituiscono l’orientamento attuale della giurisprudenza, (cfr. ad es. Cassazione, 4.04.2005; Cassazione 12.02.1999, n. 2652; Trib. Reggio Emilia, 4.06.2004) ha ribadito che: “commette il reato previsto e punito dall’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), colui che fa diagnosi e prescrive cure omeopatiche senza essere abilitato all’esercizio della professione medica”. In altre parole, chi non è abilitato all’esercizio della professione medica non può prescrivere cure omeopatiche, ed il paziente non può accettare tali cure da chi non è un dottore in medicina iscritto all’albo.
L’argomentazione principale, fatta propria dalla Corte di Cassazione, si rifà all’individuazione della salute quale bene primario, tutelato da un imponente complesso di norme, prima tra tutte la Costituzione. L’art. 32 della Costituzione, infatti, recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
L’omeopatia, si legge nella sentenza, per quanto pratichi metodi e tecniche non riconosciuti dalla medicina convenzionale, è equiparata a quest’ultima perché “finalizzata alla diagnosi e alla cura delle malattie dell’uomo”.
La Corte di Cassazione, quindi, afferma che l’attività clinica, la diagnosi ed il rilascio di prescrizioni e ricette sanitarie di prodotti omeopatici coincidono con l’espletamento di una vera e propria attività sanitaria e pertanto chi li prescrive deve essere abilitato al suo libero esercizio.
Il fatto che l’omeopatia non è abitualmente oggetto di disciplina universitaria (benché oggi alcune Università stiano attivando corsi specifici su medicine non convenzionali), non la esclude dalle professioni mediche in quanto il suo campo di azione è relativo alla cura delle malattie.
Considerazioni conclusive
La Corte di Cassazione fa chiarezza su un punto molto importante: l’irrilevanza del consenso. Infatti, nel caso oggetto della sentenza, il paziente era a conoscenza che l’imputato non fosse un medico.
E’ posta in secondo piano la libertà di autodeterminarsi nella scelta delle cure mediche – nei casi in cui non si versi in ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori – rispetto alla circostanza per la quale, basandosi l’omeopatia su nozioni e metodi non riconosciuti dallo Stato, e nondimeno della medicina ufficiale rivolta alla diagnosi e alla cura, non può essere totalmente sottratta al controllo pubblicistico.
Tuttavia, questo comporta che le prestazioni mediche non convenzionali – pur non adottando metodi e terapie riconosciuti dalla medicina convenzionale – può essere legittimamente praticata solo da professionisti medici abilitati al pari di quelli “tradizionali”; il paziente, pertanto, potrà (e dovrà) accettare prescrizioni e cure omeopatiche solo da medici regolarmente iscritti all’albo e rifiutarle da chi non riveste tale qualifica.
Le ricadute di questi principi sul piano pratico sono inevitabili, del resto la contrapposizione tra “rimedi naturali” – spesso oggetto di cure fai da te – e i “rimedi farmacologici” della medicina tradizionale è assai diffusa. E questa contrapposizione è fuorviante e non tiene conto dell’aspetto che le sentenze citate più sopra evidenziano, ossia che l’utilizzo delle cure omeopatiche è finalizzato alla diagnosi e che l’omeopatia è un atto medico a tutti gli effetti.
Concludendo, sarà utile evidenziare un’incongruenza eclatante: se la prescrizione di cure omeopatiche è riservata al professionista abilitato all’esercizio dell’arte medica, come si spiega la carenza di corsi di specializzazione, al pari di quelli previste per le altre branche della medicina? In altre parole, se è vero che la cure omeopatiche sono finalizzate alla diagnosi e alla cura, perché esigere che il cittadino si rivolga a medici competenti senza esigere che questo ultimi assumano effettivamente queste competenze?
a cura dell’avv. Carmen De Simone

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